Legge 210

Nel Febbraio del 1992 è stata emanata la Legge n° 210 che  ha previsto un: “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”. La Legge 210/92 trae origine dall’ intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n° 307 del 1990 aveva dichiarato l’illegittimità, alla luce degli art. 32 e 2 della nostra Costituzione, della Legge n° 51 del 1966 (che sanciva l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l’obbligo a carico dello Stato di corrispondere un’ indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’ assistenza personale diretta prestata al primo. I Giudici di palazzo della Consulta hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno riconosciuto quindi l’esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoesposizione a vaccinazione obbligatoria. La citata sentenza ha avuto come risposta normativa la Legge 210 approvata dal parlamento italiano il 25 Febbraio 1992 (pubblicata nella G.U. del 6 Marzo 1992); l’impianto originario della Legge 210/92 è stato successivamente modificato ed integrato da alcune disposizioni legislative che hanno ampliato l’area della tutela originariamente prevista: Legge 20 Dicembre 1996 n° 641; Legge 25 Luglio 1997 n° 238; Legge 14 Ottobre 1999 n° 362; Sentenza Corte Costituzionale 476 del 20 Novembre 2002. L’ indennizzo previsto e regolato dalla Legge 210/92 e successive modifiche ed integrazioni è riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l’ interesse della comunità alla tutela della salute: esso prescinde e si discosta dall’ eventuale risarcimento del danno sofferto in conseguenza del contagio.

La domanda di indennizzo può essere presentata dai soggetti aventi diritto indicati negli art. 1 e 2 della Legge 210/92 che sono:

  • Coloro che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’ autorità sanitaria italiana;
  • Coloro che per motivi di lavoro o per poter accedere ad uno Stato estero si sono dovuti sottoporre a vaccinazioni anche se non obbligatorie per legge;
  • Soggetti a rischio che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;
  • Soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatiti post trasfusionali;
  • Soggetti contagiati da infezione da HIV a seguito di trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati;
  • Operatori sanitari che durante il servizio abbiano riportato infezioni da HIV da virus dell’ epatite a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da HIV o da epatite virale;
  • Il coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati o figlio contagiato durante la gestazione della madre appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate;

In caso di decesso del soggetto danneggiato a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla Legge 210/92 il beneficio spetta ai superstiti. Qualora la persona danneggiata sia deceduta in eta’ minore l’ indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la patria podestà. Infine l’ art. 3 della Legge 362 del 14 ottobre 1999 ha esteso il diritto all’ indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della Legge 695/1959.